Art. 24

Modifica degli allegati

In vigore dal 16 gen 2019
Modifica degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, IV o V, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all' si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
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