Art. 25

Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi

In vigore dal 16 gen 2019
Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi 1.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o IV merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti: a) la concezione e le caratteristiche delle merci; b) tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e c) le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive. Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri. 2.   La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda. 3.   Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.
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