Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 lug 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti all', lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e all' della direttiva 2012/34/UE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «canoni per l'accesso alle linee»: canoni esatti a fronte del pacchetto minimo di accesso di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/34/UE; b)   «servizi ad alta velocità»: servizi ferroviari passeggeri prestati con l'impiego di materiale rotabile per l'alta velocità, compresi i treni ad assetto variabile, che si spostano a velocità non inferiore a 200 km/h per almeno una parte del servizio; l'impiego di impianti per l'alta velocità non è un requisito indispensabile; c)   «servizi a lunga percorrenza tradizionali»: servizi di trasporto ferroviario passeggeri diversi dal trasporto urbano, extraurbano, regionale o ad alta velocità; d)   «stazione»: un luogo pertinente ad una ferrovia nel quale può avere inizio, effettuare una fermata o terminare un servizio ferroviario di trasporto di passeggeri; e)   «scalo merci»: un luogo attrezzato per il trasbordo e il deposito di unità di trasporto intermodale, purché almeno parte del trasporto avvenga per ferrovia; f)   «totale della compensazione da parte dello Stato»: nel contesto dei contratti, l'importo totale che lo Stato ha convenuto di versare al gestore dell'infrastruttura a titolo di finanziamento per tutta la durata del contratto; g)   «organismo di monitoraggio»: l'organismo preposto dalla legislazione nazionale a verificare la conformità al contratto dell'operato del gestore dell'infrastruttura; h)   «binario»: rotaie appaiate, usate dai veicoli su rotaia per gli spostamenti; i)   «linea dedicata ad alta velocità»: linea appositamente costruita per consentire nei propri segmenti principali che il traffico viaggi a velocità in genere non inferiore a 250 km/h, ma anche superiore; può comprendere segmenti di raccordo nei quali la velocità è ridotta in considerazione delle condizioni locali; j)   «nodo»: punto importante di una rete ferroviaria dove si interconnettono diverse linee ferroviarie; k)   «servizio di trasporto internazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri durante il quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro, provvedendo al trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; l)   «servizio di trasporto nazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro; m)   «servizio di trasporto di merci nazionale»: servizio di trasporto di merci prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro; n)   «assegnazione di tracce»: decisione di assegnare singole tracce ferroviarie per lo svolgimento dell'attività; ogni assegnazione di una traccia ad un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come assegnazione distinta di una traccia; o)   «traccia ferroviaria programmata»: una traccia assegnata nel rispetto delle norme di programmazione di cui all'articolo 45 della direttiva 2012/34/UE; p)   «traccia ferroviaria assegnata ad hoc»: una traccia assegnata in seguito a una richiesta ad hoc ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2012/34/UE; q)   «richiesta di assegnazione di traccia respinta»: richiesta di assegnazione di traccia che ha ricevuto risposta negativa dal gestore dell'infrastruttura previa procedura di coordinamento di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE; ogni cancellazione di un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come una richiesta di assegnazione respinta; r)   «manutenzione»: spesa corrente effettuata dal gestore dell'infrastruttura al fine di conservare lo stato e la capacità dell'infrastruttura esistente; s)   «rinnovi»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di sostituzione dell'infrastruttura esistente, che non modificano l'insieme delle sue prestazioni; t)   «ristrutturazione»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di modifica dell'infrastruttura, tali da migliorare l'insieme delle sue prestazioni; u)   «nuove infrastruttura»: spesa in conto capitale che si esplica in progetti di costruzione di nuovi impianti infrastrutturali; v)   «fondi pubblici»: nel contesto della spesa per infrastrutture, fondi provenienti direttamente da contributi pubblici per investimenti; w)   «fondi propri»: capitale proveniente dal reddito ottenuto dai gestori dell'infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio mediante tariffe per l'accesso e altri strumenti; x)   «reddito»: il totale delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto ferroviario durante il periodo di riferimento; tale definizione esclude le entrate di altra natura, quali quelle relative a servizi di ristorazione o servizi forniti nelle stazioni e a bordo treno; y)   «transito»: trasporto attraverso un paese che si trovi tra il luogo di carico o di imbarco e il luogo di scarico o di sbarco, siti entrambi oltre i confini di detto paese; z)   «traffico ferroviario sul territorio nazionale»: ogni movimento di veicoli su rotaia entro i confini di un paese, quale che sia il paese di registrazione dei veicoli; (aa)   «ritardo»: la differenza temporale tra data/ora specificati nell'orario di un treno e il momento effettivo in cui tale treno attraversa lo specifico luogo del suo percorso nel quale sono acquisiti i dati di viaggio; (bb)   «servizio soppresso»: un treno il cui servizio è soppresso in fase operativa per motivi relativi al servizio ferroviario, compresa l'eventuale soppressione di una fermata programmata qualora il treno sia reinstradato o la sostituzione di un servizio ferroviario con un servizio stradale; (cc)   «velocità media da orario»: velocità calcolata dividendo la lunghezza totale di un percorso per il tempo presumibilmente richiesto da tale percorso secondo l'orario ferroviario; (dd)   «compensazione per un obbligo di servizio pubblico»: vantaggi finanziari concessi in maniera diretta o indiretta durante il periodo di riferimento da un'autorità competente, a valere su fondi pubblici, in contropartita della prestazione di servizi di trasporto ferroviario in adempimento di un obbligo di pubblico servizio; (ee)   «servizi commerciali»: tutti i servizi ai passeggeri che non rientrano nell'ambito di applicazione dei servizi forniti in adempimento di un obbligo di pubblico servizio; (ff)   «impresa ferroviaria principale»: l'impresa maggiore in termini di passeggero-km o di tonnellata-km; (gg)   «licenza attiva»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che ha iniziato l'attività e che non ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. (hh)   «licenza inoperante»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che non ha iniziato l'attività o che ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e le licenze sospese o revocate; ii)   «versamento per l'ottenimento di una licenza»: tutti gli importi addebitati dall'autorità preposta al rilascio della licenza a fronte dell'esame della domanda; (jj)   «tempo per il rilascio della licenza»: lasso di tempo tra la data di presentazione di una domanda di licenza completa e la data della decisione finale; (kk)   «equivalenti a tempo pieno»: totale delle ore lavorate, comprese le ore di lavoro straordinario, svolte per un incarico nel corso di un anno, divise per il numero medio di ore lavorate in un anno da un addetto a tempo pieno; (ll)   «stazioni di smistamento»: sito, o sua parte, dotato di un certo numero di binari o di altre attrezzature impiegate per le operazioni di composizione di un convoglio ferroviario, compreso l'instradamento.
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