Art. 4
Disposizioni transitorie
In vigore dal 7 lug 2015
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri garantiscono che le loro modalità di raccolta dei dati consentano la comunicazione dei dati in base al contenuto e al formato definiti nell'allegato per l'anno di riferimento 2017, al più tardi. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano individuato difficoltà notevoli relative all'allineamento delle modalità di raccolta dei dati o abbiano espresso preoccupazioni in merito alla pertinenza o alla necessità di talune categorie di dati, si valuterà la necessità di adeguare l'allegato.
2. Se durante il periodo transitorio gli Stati membri non sono in grado di fornire i dati in base al contenuto e al formato di cui all'allegato, essi devono comunicare i dati in un formato il più simile possibile e indicare le discrepanze al momento della presentazione dei dati.
Storico versioni
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