Art. 3

Raccolta e presentazione dei dati

In vigore dal 7 lug 2015
Raccolta e presentazione dei dati 1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i dati relativi all'anno precedente come specificato nel questionario figurante nell'Allegato. 2.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione i dati relativi al trasporto ferroviario sul proprio territorio. 3.   Un'impresa ferroviaria attiva in più di uno Stato membro fornisce alle autorità nazionale insiemi distinti di dati per ognuno degli Stati membri in cui è attiva. 4.   Gli Stati membri possono ricavare i dati necessari attingendo alle fonti di seguito indicate: a) sondaggi con obbligo di risposta; b) dati di carattere amministrativo, anche raccolti dagli uffici statistici e dalle altre autorità; c) stime statistiche, se corredate dalla spiegazione dei metodi applicati; d) dati forniti dalle pertinenti organizzazioni del settore o da altre parti interessate; e e) studi specifici. Gli organismi in possesso dei dati pertinenti li forniscono su richiesta. 5.   Al fine di aiutare gli Stati membri a garantire la qualità e la comparabilità dei loro dati la Commissione può elaborare materiali di orientamento metodologico, avvalendosi delle pratiche esemplari adottate dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni professionali del settore ferroviario. 6.   Gli Stati membri presentano i dati alla Commissione impiegando il formato elettronico del questionario che la Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web. 7.   Gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.
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