Art. 3

Definizioni

In vigore dal 18 apr 2018
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati a Eurostat; 2)   «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche europee; 3)   «ferrovia»: linea di comunicazione su rotaie destinata esclusivamente ai veicoli ferroviari; 4)   «veicolo ferroviario»: veicolo che transita esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria (locomotiva) oppure è trainato da un altro veicolo (vetture, rimorchi, carrozze e carri); 5)   «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera; 6)   «trasporto ferroviario di merci»: la movimentazione di merci dal punto di carico al punto di scarico a mezzo ferrovia; 7)   «trasporto ferroviario di passeggeri»: trasporto di passeggeri utilizzando veicoli ferroviari dal punto d'imbarco al punto di sbarco. È escluso il trasporto di passeggeri con metropolitana, tram e/o metropolitana leggera; 8)   «metropolitana» (nota anche come «ferrovia metropolitana» o «ferrovia sotterranea»): ferrovia elettrica per il trasporto di passeggeri con elevata capacità di traffico, diritto di passaggio esclusivo, treni a più carrozze, alta velocità e rapida accelerazione, sistemi avanzati di segnalazione, nonché assenza di passaggi a livello per consentire un'alta frequenza di treni e un'elevata capacità di occupazione delle piattaforme d'imbarco. Le metropolitane sono caratterizzate inoltre da stazioni ravvicinate, che distano generalmente 700-1200 m tra di loro. «Alta velocità» si riferisce al confronto con tram e ferrovia leggera e nell'ambito del presente regolamento significa circa 30-40 km/h sulle distanze brevi e 40-70 km/h sulle distanze più lunghe; 9)   «tram»: veicolo per il trasporto su rotaia di passeggeri con oltre nove posti a sedere (incluso il conducente), collegato a conduttori elettrici o azionato da un motore diesel, che circola su strada; 10)   «metropolitana leggera»: ferrovia per il trasporto di passeggeri con vagoni a trazione elettrica, impiegati singolarmente o in treni corti su linee a birotaia. Generalmente la distanza tra stazioni/fermate è inferiore a 1 200 m. Rispetto alla metropolitana, la metropolitana leggera ha una costruzione più leggera, è progettata per volumi di traffico più bassi e viaggia a velocità inferiori. È talvolta difficile distinguere tra metropolitana leggera e tram: i tram generalmente non sono separati dal traffico stradale, mentre la metropolitana leggera dispone di una sede viaria propria rispetto agli altri sistemi di trasporto; 11)   «trasporto nazionale»: trasporto ferroviario tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati nel paese dichiarante. Può comprendere il transito attraverso un altro paese; 12)   «trasporto internazionale»: trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese; 13)   «transito»: trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio a un altro mezzo di trasporto; 14)   «passeggero ferroviario»: qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento; 15)   «numero di passeggeri»: numero di viaggi effettuati dai passeggeri ferroviari, in cui ogni viaggio è definito come il movimento dal luogo d'imbarco al luogo di sbarco, con o senza trasferimenti da un veicolo ferroviario all'altro. Se i passeggeri utilizzano i servizi di diverse imprese ferroviarie, essi sono, se possibile, conteggiati una sola volta; 16)   «passeggeri-km»: unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante; 17)   «peso»: quantità di merci in tonnellate (1 000 chilogrammi). Il peso da prendere in considerazione include, oltre al peso delle merci trasportate, il peso dell'imballaggio e la tara dei contenitori, delle casse mobili, dei pallet nonché dei veicoli stradali trasportati per ferrovia nel corso di operazioni combinate di trasporto. Qualora le merci siano trasportate utilizzando i servizi di diverse imprese ferroviarie, il peso delle merci è conteggiato, se possibile, una sola volta; 18)   «tonnellate-km»: unità di misura per il trasporto di merci che rappresenta il trasporto di una tonnellata (1 000 chilogrammi) di merci per ferrovia su una distanza di un chilometro. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante; 19)   «treno»: uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso a un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno; 20)   «treno-km»: unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile, è utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. È presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante; 21)   «treno completo»: qualsiasi spedizione comprendente uno o più vagoni completi spediti contemporaneamente dallo stesso mittente dalla stessa stazione e consegnata, senza modifiche della composizione del treno, a un unico destinatario in una sola stazione di destinazione; 22)   «carro completo»: qualsiasi spedizione di merci per la quale è richiesto l'uso esclusivo del carro merci, indipendentemente dall'utilizzo completo o meno della capacità di carico; 23)   «TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - unità equivalente a venti piedi)»: unità standard basata su un contenitore ISO di venti piedi (6,10 m), utilizzata come misura statistica dei flussi o delle capacità di traffico. Un contenitore standard 40' ISO Serie 1 equivale a 2 TEU. Le casse mobili inferiori a 20 piedi corrispondono a 0,75 TEU, tra 20 e 40 piedi a 1,5 TEU e oltre 40 piedi a 2,25 TEU. 2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all', per la modifica del presente articolo al fine di adattare le definizioni tecniche di cui ai punti 8), 9), 10), 21), 22) e 23) del paragrafo 1 del presente articolo, nonché di prevedere definizioni tecniche aggiuntive qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di provvedere all'armonizzazione delle statistiche. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche disciplinate da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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