Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese
Fonte: reg-2018-04-18-643 — art. 3 →un trasporto, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio di due Paesi diversi, di cui almeno uno è un Paese al quale la Convenzione è applicabile. La Convenzione si applica anche allorchè una parte del tragitto fra due Paesi ha luogo sul territorio di un Paese al quale la Convenzione è applicabile
Fonte: dpr-1997-06-04-448 — art. 1 →