Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 gen 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata dall'Economic Council of Europe, ECE, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;
Considerata la necessità di procedere all'emanazione delle norme regolamentari per l'attuazione della citata legge n. 67 del 1979, secondo quanto previsto dall' della medesima legge;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1984;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Ai fini del regolamento, salve disposizioni contrarie, si intende per:
a) Convenzione: la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67;
b) Amministrazione: il Governo della Parte contraente sotto la cui autorità vengono approvati i contenitori. Per l'Italia si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.);
c) Ente tecnico: un organismo autorizzato dall'Amministrazione a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
c.1) tali enti tecnici sono:
c.1.1) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c.1.2) Registro italiano navale;
c.1.3) Ferrovie dello Stato, Società di trasporti e servizi per azioni;
c.1.4) Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
c.2) con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione, di cui all', possono essere autorizzati altri enti tecnici ad effettuare le funzioni suddette;
d) contenitore:
d.1) un mezzo di trasporto:
d.1.1) di carattere permanente e, di conseguenza, di adeguata resistenza al fine di consentirne un uso ripetuto;
d.2.1) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per mezzo di una o più modalità di trasporto;
d.3.1) progettato per essere fissato o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine opportuni blocchi d'angolo, come definiti alla lettera e);
d.4.1) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 14 mq (150 piedi quadrati), ovvero di almeno 7 mq (75 piedi quadrati) se il contenitore è provvisto di blocchi d'angolo superiori;
d.2) il termine contenitore non comprende nè i veicoli, nè l'imballaggio, comprende invece i contenitori trasportati su telai;
e) blocchi d'angolo: un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori o inferiori del contenitore per consentirne la movimentazione, l'impilaggio o il fissaggio;
f) contenitore nuovo: ogni contenitore la cui costruzione è stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della Convenzione o posteriormente a tale data;
g) contenitore esistente: ogni contenitore che non è un contenitore nuovo;
h) carico: articoli e merci, di qualunque natura, trasportati nei contenitori;
i) proprietario: il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, ovvero il locatario o il depositario, se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assume la responsabilità del proprietario per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo del contenitore, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
l) approvazione: il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione, o il singolo contenitore, offre le garanzie di sicurezza previste dalla Convenzione;
m) approvato: approvato dall'Amministrazione;
n) tipo di contenitore: il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione;
o) contenitore di serie: ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato;
p) prototipo: un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o sono costruiti in serie;
q) massima massa lorda operativa o R: la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico;
r) tara: la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso;
s) massa utile massima ammissibile o P: la differenza tra la massa massima lorda operativa e la tara;
t) trasporto internazionale: un trasporto, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio di due Paesi diversi, di cui almeno uno è un Paese al quale la Convenzione è applicabile. La Convenzione si applica anche allorchè una parte del tragitto fra due Paesi ha luogo sul territorio di un Paese al quale la Convenzione è applicabile;
u) autorità addette ai controlli: gli uffici doganali responsabili dei controlli alle frontiere, le autorità marittime, nonché gli agenti addetti alla vigilanza nelle zone portuali ed aeroportuali, e nella circolazione stradale e ferroviaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-1