Titolo II›Capo I
Art. 6
Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato
In vigore dal 13 gen 1998
Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un
prototipo successivamente omologato
1. Ogni contenitore è sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'.
2. Il proprietario di un contenitore esistente deve presentare domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti.
3. La domanda contiene tutti i dati che sono riportati sulla targa di approvazione, secondo quanto indicato all' del regolamento. Alla domanda è allegata la dichiarazione del costruttore attestante che il contenitore è stato costruito conformemente ad un prototipo sottoposto a prove e risultato rispondente alle condizioni tecniche indicate nell'allegato I al presente regolamento.
4. La documentazione in base alla quale viene redatta la dichiarazione, di cui al comma 3, deve essere conservata a cura dell'interessato nei propri archivi e messa a disposizione dell'ente tecnico ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.
5. L'ente tecnico, al quale viene rivolta la domanda di approvazione, può, in base alla documentazione in possesso del proprietario ed allo stato del contenitore, rinunciare alla richiesta dei disegni e delle specifiche di costruzione, nonché all'effettuazione di alcune prove, con esclusione di quelle relative al sollevamento e alla resistenza del fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-6