Titolo III
Art. 17
Oggetto dell'ispezione
In vigore dal 13 gen 1998
1. Ogni ispezione tiene conto delle particolari caratteristiche del contenitore, dei suoi elementi costruttivi e del materiale impiegato, e comporta un dettagliato esame visivo almeno degli elementi seguenti:
a) blocchi d'angolo;
b) pavimento;
c) longheroni superiori ed inferiori;
d) supporti del pavimento;
e) telai di estremità;
f) chiavistelleria;
g) tetto;
h) pareti laterali e di estremità;
i) collegamenti delle strutture portanti;
l) targa di approvazione ai fini della sicurezza.
Per tali elementi viene controllato lo stato delle saldature, delle rivettature o altri tipi di collegamento e rilevata l'eventuale presenza di danni meccanici o di corrosione.
2. Particolare cura deve essere posta nell'individuare danni relativi agli elementi portanti della struttura, quali sensibili deformazioni, lesioni, presenza di saldature aggiuntive.
3. Le ispezioni sono condotte applicando criteri di accettabilità che risultano conformi alla buona pratica, allo scopo di poter valutare, per ciascun difetto riscontrato, i limiti oltre i quali è necessario intervenire con riparazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-17