Titolo III

Art. 19

Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni

In vigore dal 13 gen 1998
1. Tutte le ispezioni sono documentate da rapporti di visita che sono conservati, almeno fino alla data della successiva ispezione, in una sede del proprietario in Italia e restano disponibili per l'esame da parte dell'ente tecnico, qualora questi ne faccia richiesta. 2. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del proprietario; b) numero di identificazione del contenitore (riga 3 della targa); c) data e luogo dell'ispezione e data entro la quale il contenitore deve essere sottoposto all'ispezione successiva; d) eventuali riparazioni eseguite e loro descrizione; e) identificazione della persona o persone dell'ente tecnico che ha eseguito la ispezione; f) esito dell'ispezione e, in caso di esito positivo della stessa, dichiarazione che il contenitore si trovi in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio; g) firma dell'incaricato o degli incaricati dell'ispezione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-19

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