Titolo IV

Art. 24

Procedure relative al fermo dei contenitori

In vigore dal 13 gen 1998
1. Ogni ordine di fermo è immediatamente notificato per iscritto al responsabile della spedizione o della ricezione e possibilmente, al proprietario del contenitore. La notifica deve riportare l'identificazione del contenitore e le condizioni che ne hanno decretato il fermo. 2. L'ordine di fermo rimane valido fino a quando non sono cessate le cause che hanno provocato il fermo stesso e ne è data opportuna comunicazione alle autorità addette al controllo che hanno emesso l'ordine di fermo. 3. Se un contenitore approvato è soggetto a fermo a causa di un difetto che si può ritenere esistente all'atto della sua approvazione, le autorità addette al controllo ne informeranno, inoltre, l'Amministrazione; nel caso in cui il contenitore fermato risulti approvato da una Amministrazione estera, quest'ultima è debitamente informata secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 2, della Convenzione. 4. Il proprietario di un contenitore sottoposto a fermo emesso dalle autorità addette al controllo, può proporre ricorso all'Amministrazione, che può confermare o revocare l'ordine di fermo, riservandosi la facoltà di richiedere una ispezione eseguita da uno degli enti tecnici previsti dal regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-24

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