Titolo IV

Art. 21

Provvedimenti per contenitore con targa di approvazione incompleta o senza targa

In vigore dal 13 gen 1998
Provvedimenti per contenitore con targa di approvazione incompleta o senza targa 1. Il contenitore è fermato ed il suo utilizzo non è permesso sino al momento in cui il proprietario non ha provveduto all'apposizione su di esso della targa secondo le modalità previste dal presente regolamento. Qualora però il proprietario dimostri che il contenitore è stato approvato in conformità alla Convenzione, le autorità addette al controllo possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. Il suo utilizzo non è comunque ulteriormente permesso sino alla sua regolarizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-21

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