Titolo III

Art. 18

Criteri di ispezione diversi

In vigore dal 13 gen 1998
1. Con domanda rivolta ad uno degli enti tecnici previsti, il proprietario ha facoltà di proporre criteri diversi da quelli riportati al precedente , motivandone le ragioni in rapporto allo specifico tipo di contenitore, ovvero alle particolari condizioni operative di utilizzo del contenitore stesso. 2. L'ente tecnico, dopo l'esame della documentazione e udito il parere della commissione mista consultiva, di cui all', notifica l'approvazione o la mancata approvazione del criterio proposto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-18

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