Titolo III
Art. 14
Obblighi del proprietario del contenitore
In vigore dal 13 gen 1998
1. Il proprietario del contenitore approvato provvede all'esecuzione delle ispezioni periodiche al contenitore nei tempi dovuti, all'accertamento del buono stato del contenitore ed all'esecuzione delle eventuali riparazioni necessarie per ripristinare il contenitore in condizioni di sicurezza.
2. Gli obblighi, di cui al comma 1, sono del locatario o depositario, qualora, nei rispettivi contratti, abbiano assunto la responsabilità del proprietario per quanto riguarda il mantenimento del contenitore in condizioni di sicurezza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-14