Titolo IV

Art. 22

Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta

In vigore dal 13 gen 1998
Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta 1. Il contenitore è fermato sino a che il proprietario non ha provveduto all'esecuzione della visita; tuttavia le autorità addette al controllo, qualora il contenitore sia in buone condizioni, possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. 2. Il riutilizzo del contenitore non è comunque ulteriormente permesso fino all'esecuzione, con esito positivo, dell'ispezione dovuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-22

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