Art. 22 · Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta
Titolo IV

Art. 22

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Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta

In vigore dal 13 gen 1998
Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta 1. Il contenitore è fermato sino a che il proprietario non ha provveduto all'esecuzione della visita; tuttavia le autorità addette al controllo, qualora il contenitore sia in buone condizioni, possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. 2. Il riutilizzo del contenitore non è comunque ulteriormente permesso fino all'esecuzione, con esito positivo, dell'ispezione dovuta.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;448#art-22