Art. 5

Fonti dei dati

In vigore dal 18 apr 2018
Fonti dei dati 1.   Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento. 2.   I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti: a) indagine obbligatoria; b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci se disponibile; c) procedure statistiche estimative; d) dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria; e) studi specifici. 3.   Le autorità nazionali adottano misure per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.
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