Art. 5
Fonti dei dati
In vigore dal 18 apr 2018
Fonti dei dati
1. Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.
2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:
a)
indagine obbligatoria;
b)
dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di vettura ferroviaria per le merci se disponibile;
c)
procedure statistiche estimative;
d)
dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria;
e)
studi specifici.
3. Le autorità nazionali adottano misure per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.
Storico versioni
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