Art. 7

Diffusione

In vigore dal 18 apr 2018
Diffusione 1.   Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati da I a V e VIII sono diffuse dalla Commissione (Eurostat). 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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