Art. 8

Qualità delle statistiche

In vigore dal 18 apr 2018
Qualità delle statistiche 1.   Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore dei trasporti ferroviari, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi. 3.   La qualità dei dati statistici è valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche. 4.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità particolareggiate, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità per le relazioni sugli standard di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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