Art. 6
Trasmissione delle statistiche all'Eurostat
In vigore dal 18 apr 2018
Trasmissione delle statistiche all'Eurostat
1. Gli Stati membri trasmettono le statistiche di cui all' all'Eurostat.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:643:oj#art-6