Art. 2
Ambito d'applicazione
In vigore dal 18 apr 2018
Ambito d'applicazione
Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie sul territorio dell'Unione. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, al fine di consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.
Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
a)
le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali;
b)
le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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