Questo termine è definito da 9 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un’operazione che sia alternativamente: ,a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2006/48/CE
Fonte: reg-2008-12-19-25 — art. 1 →un’operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall’impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze: a) un’attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso
Fonte: reg-2013-10-18-1075 — art. 1 →un’operazione che sia: a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n
Fonte: reg-2013-09-24-1071 — art. 1 →la cartolarizzazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2017-06-14-1131 — art. 2 →un’operazione che sia una cartolarizzazione tradizionale secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (13)
Fonte: reg-2021-01-22-379 — art. 2 →un’operazione o schema in virtù della quale un'attività o un insieme di attività è trasferito ad un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtù della quale il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esso, è trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e: a) i
Fonte: reg-2008-12-19-24 — art. 1 →la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402
Fonte: reg-2023-11-22-2631 — art. 2 →la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
Fonte: reg-2017-02-07-867 — art. 1 →l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche: a) i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni
Fonte: reg-2017-12-12-2402 — art. 2 →