Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 nov 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«emittente»: qualsiasi soggetto che emette obbligazioni;
2)
«soggetto sovrano»: un’entità quale definita all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129;
3)
«criteri di tassonomia»: i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852;
4)
«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
5)
«obbligazione commercializzata come ecosostenibile»: un’obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell’obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale;
6)
«obbligazione legata alla sostenibilità»: un’obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell’emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale;
7)
«Stato membro di origine»: uno Stato membro di origine secondo la definizione di cui all’, lettera m), del regolamento (UE) 2017/1129;
8)
«Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante di cui all’, lettera n), del regolamento (UE) 2017/1129;
9)
«attività finanziaria»: il debito o il capitale oppure una combinazione dei due;
10)
«messo a disposizione degli investitori nell’Unione»:
a)
un’offerta al pubblico all’interno dell’Unione; o
b)
l’ammissione di obbligazioni alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell’Unione;
11)
«offerta al pubblico»: un’offerta pubblica di titoli quale definita all’, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1129;
12)
«sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definita all’, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
13)
«piano CapEx»: un piano CapEx quale stabilito all’allegato I, punto 1.1.2.2, lettera b), e punto 1.1.3.2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/2178;
14)
«costi di emissione»: i costi direttamente connessi all’emissione di obbligazioni, compresi i costi sostenuti per la consulenza professionale, i servizi legali, il rating, la revisione esterna, la sottoscrizione e il collocamento;
15)
«criteri di vaglio tecnico»: i criteri di vaglio tecnico stabiliti dagli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
16)
«attività economica di transizione»: un’attività che rispetta l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
17)
«attività economica abilitante»: un’attività economica conforme all’ del regolamento (UE) 2020/852;
18)
«cartolarizzazione»: la cartolarizzazione quale definita all’, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;
19)
«cedente»: un cedente quale definito all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402;
20)
«società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE quali definite all’, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;
21)
«esposizione cartolarizzata»: un’esposizione inclusa in una cartolarizzazione;
22)
«obbligazione inerente a cartolarizzazione»: un’obbligazione emessa da una SSPE conformemente al titolo II, capo 3;
23)
«cartolarizzazione sintetica»: una cartolarizzazione sintetica quale definita all’, punto 10), del regolamento (UE) 2017/2402;
24)
«combustibili fossili»: i combustibili fossili quali definiti all’, punto 62), del regolamento (UE) 2018/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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