Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una cartolarizzazione sintetica quale definita all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2017/2402
Fonte: reg-2023-11-22-2631 — art. 2 →una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente
Fonte: reg-2017-12-12-2402 — art. 2 →