cartolarizzazione sintetica

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

una cartolarizzazione sintetica quale definita all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2017/2402

Fonte: reg-2023-11-22-2631art. 2

una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente

Fonte: reg-2017-12-12-2402art. 2
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo