Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 dic 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1)
«cartolarizzazione»
: l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:
a)
i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni;
b)
la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema;
c)
l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2) «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente;
3)
«cedente»
: un soggetto che:
a)
in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o
b)
acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;
4) «ricartolarizzazione»: una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;
5)
«promotore»
: un ente creditizio, ubicato nell’Unione o meno, quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, o un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, diverso dal cedente, che:
a)
istituisce e gestisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o
b)
istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE;
6) «segmento» (tranche): una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in un’altra frazione, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
7) «programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper programme) o «programma ABCP»: un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di commercial paper garantiti da attività con durata originaria pari o inferiore ad un anno;
8) «operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) od «operazione ABCP»: una cartolarizzazione nell’ambito di un programma ABCP;
9) «cartolarizzazione tradizionale»: una cartolarizzazione che comporta il trasferimento dell’interesse economico nelle esposizioni cartolarizzate tramite il trasferimento della proprietà di tali esposizioni dal cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE, laddove i titoli emessi non rappresentino obbligazioni di pagamento del cedente;
10) «cartolarizzazione sintetica»: una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente;
11) «investitore»: la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione;
12)
«investitore istituzionale»
: un investitore che sia uno dei seguenti:
a)
un’impresa di assicurazione ai sensi dell’, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;
b)
un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
c)
un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) ai sensi dell’ della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’ di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione; o un gestore degli investimenti o un’entità autorizzata nominati da un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2016/2341;
d)
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell’Unione;
e)
una società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;
f)
un OICVM a gestione interna, vale a dire una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non ha designato, per la propria gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;
g)
un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento o un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2), di detto regolamento;
13) «gestore» (servicer): il soggetto che gestisce un aggregato di crediti acquistati o l’esposizione creditizia sottostante su base giornaliera;
14) «linea di liquidità»: la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;
15) «esposizione rotativa»: un’esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai mutuatari entro un limite contrattualmente concordato;
16) «cartolarizzazione rotativa»: una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all’aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;
17) «clausola di rimborso anticipato»: una clausola contrattuale prevista nell’ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione verso una cartolarizzazione dell’investitore prima della scadenza originariamente stabilita di dette posizioni;
18) «segmento prime perdite» (segmento first loss): il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore;
19) «posizione verso una cartolarizzazione»: un’esposizione verso una cartolarizzazione;
20) «prestatore originario»: un soggetto che, in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha concluso il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore le quali originano le esposizioni cartolarizzate;
21)
«programma ABCP interamente garantito»
: un programma ABCP garantito direttamente e interamente da un promotore che fornisce alla o alle SSPE una o più linee di liquidità comprendenti almeno tutti gli elementi seguenti:
a)
tutti i rischi di liquidità e di credito del programma ABCP;
b)
qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate;
c)
tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP;
22)
«operazione ABCP interamente garantita»
: un’operazione ABCP garantita da una linea di liquidità, a livello di operazione o a livello di programma ABCP, che comprende almeno tutti gli elementi seguenti:
a)
tutti i rischi di liquidità e di credito dell’operazione ABCP;
b)
qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nell’operazione ABCP;
c)
tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire nei confronti dell’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP;
23) «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le documentazioni sulle cartolarizzazioni.
Ai fini dell’ del presente regolamento, i riferimenti a «repertorio di dati sulle negoziazioni» di cui agli articoli 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 vanno intesi come riferimenti a «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni».
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