Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 ott 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1)
per «SV» si intende un’impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o dell’Unione secondo una delle seguenti tipologie:
i)
forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;
ii)
forma legale fiduciaria;
iii)
forma legale societaria quale società di capitali, pubblica o privata;
iv)
ogni altra tipologia analoga;
e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:
a)
è rivolta ad effettuare, o effettua, una o più operazioni di cartolarizzazione e la sua struttura mira ad isolare gli obblighi di pagamento dell’impresa da quelli del cedente, o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione; e
b)
emette, o è rivolta ad emettere, titoli di debito, altri strumenti di debito, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione e/o strumenti finanziari derivati (di seguito «strumenti di finanziamento»), e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l’emissione di strumenti di finanziamento che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.
La definizione non comprende:
a)
le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all’ del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
b)
i fondi di investimento (FI) come definiti all’ del regolamento (EU) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (5);
c)
le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all’articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (6);
d)
i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell’ (7);
2)
per «cartolarizzazione» si intende un’operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall’impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:
a)
un’attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;
b)
il rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema;
c)
i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un’impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l’emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;
laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell’impresa di assicurazione o riassicurazione;
3)
per «cedente» si intende chi trasferisce un’attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell’attività o dell’insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione;
4)
per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98;
5)
«residente» ha il significato di cui all’ del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;
6)
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente la SV;
7)
per «inizio dell’attività» si intende ogni attività, inclusa ogni misura preparatoria, connessa alla cartolarizzazione e diversa dalla mera costituzione di un’entità che non è destinata ad iniziare l’attività di cartolarizzazione nei successivi sei mesi. Tutte le attività intraprese dalla SV dopo che l’attività di cartolarizzazione diventa prevedibile costituiscono inizio dell’attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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