Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1)
Per «SV» si intende un'impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:
i)
forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;
ii)
forma legale fiduciaria;
iii)
forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;
iv)
ogni altra tipologia analoga
e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:
a)
è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;
b)
emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l’emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.
La definizione di SV non comprende:
—
le IFM ai sensi della definizione di cui all’ del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32),
—
i fondi di investimento (FI) ai sensi dell’ del Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (3);
2)
per «cartolarizzazione» si intende un’operazione o schema in virtù della quale un'attività o un insieme di attività è trasferito ad un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtù della quale il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esso, è trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e:
a)
in caso di trasferimento del rischio di credito, il trasferimento è realizzato mediante:
—
il trasferimento economico delle attività che vengono cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al fine di o che servano allo scopo della cartolarizzazione. Ciò è realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprietà degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, o
—
l’uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile;
e
b)
laddove tali obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente;
3)
per «cedente» si intende chi trasferisce un’attività, un insieme di attività e/o il rischio di credito dell’attività o dell’insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione;
4)
per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro;
5)
per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro;
6)
per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’ del Regolamento (CE) n. 2533/98;
7)
per «residente» si intende residente ai sensi dell’ del Regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, e se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;
8)
per «IFM» si intende un’istituzione finanziaria monetaria ai sensi dell’ del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32);
9)
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente la SV;
10)
per «inizio dell’attività» si intende ogni attività, inclusa ogni misura preparatoria, connessa alla cartolarizzazione e diversa dalla mera costituzione di un’entità che non è destinata ad iniziare l’attività di cartolarizzazione nei successivi sei mesi. Tutte le attività intraprese dalla SV dopo che l’attività di cartolarizzazione diventa prevedibile costituiscono inizio dell'attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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