Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 set 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento: a) per «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) si intendono le imprese residenti che appartengono a uno dei seguenti settori: 1) banche centrali; 2) altri IFM, che comprendono a) istituti di deposito: i) enti creditizi come definiti nell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (9); e ii) istituti di deposito diversi dagli enti creditizi che sono: — altre istituzioni finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, da parte di unità istituzionali, non solo dalle IFM (il grado di fungibilità tra strumenti emessi da altre IFM e i depositi custoditi dagli enti creditizi determina la loro classificazione quali IFM); e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per proprio conto, quanto meno in termini economici, o — quegli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, o b) fondi comuni monetari (FCM) ai sensi dell’; b) per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione; c) per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nel quale l’IFM è residente; d) «società veicolo finanziaria (SV)» ha il significato di cui all’, del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40);1075 e) per «cartolarizzazione» si intende un’operazione che sia: a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 575/2013; e/o b) una cartolarizzazione ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40), 1075che riguarda la cessione ad una SV dei crediti da cartolarizzare; f) «istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» hanno lo stesso significato di cui all’, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); g) per «perdite parziali» si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore; h) per «perdite totali» si intendono la riduzioni dell’intero valore contabile di un credito che ne comportano l’eliminazione dall’attivo del bilancio; i) per «gestore» si intende una IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi; j) per «cessione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da parte del soggetto segnalante in favore di un cessionario, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione; k) per «acquisizione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da un cedente al soggetto segnalante, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione; l) «le posizioni infra-gruppo» si riferiscono a posizioni tra istituti di deposito dell’area dell’euro che appartengono allo stesso gruppo, formato da una società-madre e da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllate, residenti nell’area dell’euro; m) «ente nella coda» si riferisce a una IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’; n) con «cancellazione (dal bilancio)» si intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I, inclusa la sua rimozione dovuta all’applicazione di una deroga di cui all’, paragrafo 4.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/1071 — Definizioni | Portale Normativo