Art. 2

Identificazione dei FCM

In vigore dal 24 set 2013
Identificazione dei FCM Gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando: a) perseguono un obiettivo d’investimento consistente nel mantenere il capitale del fondo e offrire un rendimento in linea con i tassi di interesse degli strumenti del mercato monetario; b) investono in strumenti del mercato monetario che rispettino i criteri per gli strumenti del mercato monetario stabiliti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), ovvero in depositi presso enti creditizi, o, in alternativa, che garantiscano che la liquidità e la valutazione del portafoglio in cui investono sia valutata in maniera equivalente; c) garantiscono che gli strumenti del mercato monetario in cui investono sono di alta qualità, come stabilito dalla società di gestione. La qualità degli strumenti del mercato monetario sarà valutata, tra l’altro, sulla base dei seguenti fattori: i) la qualità creditizia dello strumento del mercato monetario, ii) la natura della classe di attività rappresentata dallo strumento del mercato monetario; iii) per gli strumenti finanziari strutturati, il rischio operativo e di controparte insito nell’operazione finanziaria strutturata; iv) il profilo di liquidità; d) garantiscono che il loro portafoglio abbia una durata media ponderata (weighted average maturity, WAM) di non più di sei mesi e una vita media ponderata (weighted average life, WAL) di non più di 12 mesi, conformemente all’allegato I, parte 1, sezione 2; e) offrono quotidianamente il valore patrimoniale netto (NET asset value, NAV) ed il calcolo del prezzo delle proprie azioni/quote, nonché la possibilità quotidiana di sottoscrizione e rimborso delle azioni/quote; f) limitano gli investimenti in titoli a quelli con una durata residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse (interest rate reset date) sia inferiore o uguale a 397 giorni, laddove i titoli a tasso variabile debbano essere riadeguati in base a un tasso o indice del mercato monetario; g) limitano gli investimenti in altri organismi d’investimento collettivo a quelli che rispettano la definizione di FCM; h) non assumono esposizioni dirette o indirette in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, e utilizzano solo derivati in linea con la strategia di investimento del fondo sul mercato monetario. I derivati che comportano esposizioni al cambio possono essere usati solo per finalità di copertura del rischio (hedging). Sono consentiti gli investimenti in titoli in valuta diversa da quella di base, purché l’esposizione in valuta sia interamente coperta; i) hanno un NAV costante o fluttuante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1071:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo