Art. 4

Elenco delle IFM a fini statistici

In vigore dal 24 set 2013
Elenco delle IFM a fini statistici 1.   Il Comitato esecutivo della BCE redige e aggiorna un elenco di IFM a fini statistici, tenendo conto degli obblighi relativi alla frequenza e tempestività che derivano dal suo utilizzo nel contesto del regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM a fini statistici include l’indicazione relativa al fatto che le istituzioni siano o meno giuridicamente soggette al regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM è aggiornato, accurato, il più possibile omogeneo e sufficientemente stabile a fini statistici. 2.   L’elenco delle IFM a fini statistici e i suoi aggiornamenti sono posti dalle BCN e dalla BCE a disposizione dei soggetti segnalanti, nei modi opportuni, compresa la trasmissione per via elettronica, via Internet o, a richiesta dei soggetti segnalanti interessati, in supporto cartaceo. 3.   L’elenco delle IFM a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
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