Art. 5

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 24 set 2013
Obblighi di segnalazione statistica 1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alla BCN dello Stato membro in cui la IFM risiede: a) le consistenze mensili relative al bilancio di fine mese e (b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati. Gli aggiustamenti da rivalutazione aggregati sono segnalati con riguardo alle cancellazioni totali o parziali dei crediti che corrispondono ai prestiti e che coprono le rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Ulteriori dettagli relativi a determinate voci del bilancio sono segnalati su base trimestrale o annuale. Le BCN possono raccogliere i dati trimestrali su base mensile se ciò facilita il processo di produzione dei dati. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I. 2.   Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle IFM titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi riportati nell’allegato IV. 3.   Le IFM segnalano, conformemente agli obblighi minimi definiti nella tavola 1 A della parte 4 dell’allegato I, le rettifiche di rivalutazione mensili rispetto all’intera serie dei dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese fra gli obblighi minimi. Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni indicate nella tabella 1 A diverse dagli «obblighi minimi». 4.   La BCE può richiedere informazioni esplicative sugli aggiustamenti compresi nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti» raccolti dalle BCN. 5.   La BCE può irrogare sanzioni nei confronti di soggetti segnalanti che siano inadempienti agli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento ai sensi della decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (12).
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