Art. 7

Tempestività

In vigore dal 24 set 2013
Tempestività 1.   Le BCN decidono il termine e la periodicità con cui devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare la scadenza stabilita di seguito, tenendo conto, laddove necessario, dei requisiti di tempestività del sistema di riserva obbligatoria della BCE e informano di conseguenza i soggetti segnalanti. 2.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine della 15o giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. 3.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine della 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1071:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo