Art. 7
Tempestività
In vigore dal 24 set 2013
Tempestività
1. Le BCN decidono il termine e la periodicità con cui devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare la scadenza stabilita di seguito, tenendo conto, laddove necessario, dei requisiti di tempestività del sistema di riserva obbligatoria della BCE e informano di conseguenza i soggetti segnalanti.
2. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine della 15o giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.
3. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine della 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.
Storico versioni
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