Art. 3
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 24 set 2013
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro (in linea con la parte 1 dell’allegato II).
2. Le IFM comprese fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell’.
3. I soggetti che ricadono nella definizione di IFM rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche se sono esclusi dalla portata del regolamento (EU) n. 575/2013.
4. Ai fini della raccolta delle informazioni statistiche sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari, come specificato nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rientrano anche gli altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione («AIF»), fatte salve le deroghe di cui all’, paragrafo 2, lettera c). Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF che costituiscono parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità dei principi specificati nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I.
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