Art. 1

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento: — per «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) si intendono gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario o ogni altra istituzione finanziaria residenti la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici). Il settore delle IFM è composto da (9): a) banche centrali; b) enti creditizi come definiti nell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE [un ente la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili (10) e nel concedere crediti per conto proprio o un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (11)]; e c) altre IFM, ad esempio altre istituzioni finanziarie residenti che ricadono nella definizione delle IFM, a prescindere della natura della loro attività. Il grado di sostituibilità fra gli strumenti emessi da queste ultime e i depositi custoditi dagli enti creditizi determina la loro classificazione, a condizione che ricadano nella definizione di IFM sotto altri aspetti. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i FCM soddisfano le condizioni previste per la liquidità e sono pertanto inclusi nel settore delle IFM (si vedano anche i principi di identificazione delle IFM nell’allegato I, parte 1), — per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98, — per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro, — per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98, — per «residente» si intende residente ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98, — per «società veicolo finanziaria» (SV) si intende una società veicolo finanziaria ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), — per «cartolarizzazione» si intende un’operazione che sia alternativamente: ,a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’ della direttiva 2006/48/CE; e/o, b) una cartolarizzazione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), che riguarda la cessione ad una SV dei crediti da cartolarizzare, — per «istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» si intendono rispettivamente istituto di moneta elettronica e moneta elettronica ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, — per «perdite parziali» si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore, — per «gestore» si intende una IFM che gestisce quotidianamente i crediti sottostanti una cartolarizzazione con riguardo alla riscossione dai debitori di capitale e interessi, che sono poi girati agli investitori nello schema di cartolarizzazione, — per «cessione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da parte del soggetto segnalante in favore di un cessionario diverso da una IFM, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della proprietà che per sottopartecipazione, — per «acquisizione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da un cedente diverso da una IFM al soggetto segnalante, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della proprietà che per sottopartecipazione.
Storico versioni

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