Art. 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

In vigore dal 19 dic 2008
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione 1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti (in linea con l’allegato II, parte 1). 2.   Le IFM comprese fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale a meno che non sia applicabile una qualche deroga ai sensi dell’. 3.   I soggetti che ricadono nella definizione di IFM rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche se sono esclusi dalla portata della direttiva 2006/48/CE. 4.   Ai fini della raccolta delle informazioni sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari, come specificato nell’allegato I, parte 2, sezione 5.3, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rientrano anche gli altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione («AIF»), come stabilito nell’, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2533/98, fatta salva ogni eventuale deroga.
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