Art. 8

Deroghe

In vigore dal 19 dic 2008
Deroghe 1.   Possono essere concesse deroghe a IFM di piccole dimensioni (IFM nella coda). a) Le BCN possono concedere deroghe alle piccole IFM, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi il 5 %; b) con riferimento agli enti creditizi, le deroghe di cui al punto a) hanno l’effetto di ridurre gli obblighi di segnalazione statistica a quelli cui tali deroghe si applichino, fatti salvi gli obblighi relativi al calcolo delle riserve minime, come stabiliti nell’allegato III; c) con riferimento alle piccole IFM che non sono enti creditizi, laddove si applichi una deroga di cui al punto a) le BCN continuano, come minimo, a raccogliere dati relativi al bilancio complessivo almeno con frequenza annuale, in maniera tale che la dimensione della coda della segnalazione possa essere monitorata; d) fatto salvo il punto a), le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi che non beneficiano del regime stabilito ai punti a) e b) con l’effetto di ridurre i loro obblighi di segnalazione a quelli stabiliti nella parte 7 dell’allegato I, ammesso che il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi né il 10 % del bilancio nazionale delle IFM, né del bilancio delle IFM dell’area dell’euro; e) Le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e d) siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno; f) Le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica integrale. 2.   Possono essere concesse deroghe ai fondi comuni monetari. LE BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dagli obblighi di segnalazione stabiliti nell’, paragrafo 1, ammesso che i fondi comuni monetari segnalino al loro posto i dati di bilancio conformemente a quanto previsto dall’ del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi: — i fondi comuni monetari segnalano tali dati su base mensile conformemente al «metodo combinato» stabilito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) e agli obblighi di tempestività stabiliti in particolare dall’, — i fondi comuni monetari segnalano i dati sulle consistenze di fine mese sulle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari conformemente agli obblighi di tempestività stabiliti dall’, paragrafo 2. 3.   Possono essere concesse deroghe con riguardo alle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari. a) Per «quote/partecipazioni in fondi comuni monetari nominativi» si intendono quelle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari che, in conformità della legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, inclusa la sua/loro residenza. Per «quote e partecipazioni in fondi comuni monetari al portatore» si intendono quelle quote e partecipazioni in fondi comuni monetari che, in conformità della legislazione nazionale, non vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, o che vengono registrate ma la registrazione non contiene informazioni sulla residenza del/i detentore/i. b) Laddove le quote/partecipazioni nominative o quelle al portatore siano emesse per la prima volta o qualora sviluppi di mercato richiedano un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni (come definito nella sezione 5.5 della parte 2 dell’allegato I), le BCN possono concedere deroghe per un anno rispetto agli obblighi stabiliti nella sezione 5.5 della parte 2 dell’allegato I. c) Per quanto concerne la residenza dei detentori di quote/partecipazioni di fondi comuni monetari, le BCN possono concedere deroghe ai soggetti segnalanti, a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili conformemente alla sezione 5.5 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF segnalanti in conformità dei principi specificati nella sezione 5.5, parte 2 dell’allegato I. 4.   Fatto salvo il paragrafo 1, possono essere concesse deroghe alle istituzioni di moneta elettronica. a) Fatti salvi la direttiva 2006/48/CE e l’ del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e a condizione che quanto previsto alla lettera b) sia soddisfatto, le BCN possono concedere deroghe a singole istituzioni di moneta elettronica. Le BCN si accertano per tempo che le condizioni di cui alla lettera b) siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe. La BCN che concede tale deroga, ne informa la BCE. b) Le BCN possono concedere deroghe a single istituzioni di moneta elettronica se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: i) la moneta elettronica che esse emettono è accettata come mezzo di pagamento solo da un numero limitato di imprese, chiaramente identificate da: — loro ubicazione negli stessi locali o in un’altra zona limitrofa circoscritta, e/o — loro stretti rapporti finanziari o commerciali con l’istituzione emittente, quali un rapporto di titolarità, marketing o struttura distributiva condivisi, anche se l’istituzione emittente e l’impresa accettante sono soggetti giuridicamente distinti; o ii) oltre tre quarti del loro bilancio complessivo non è ricollegabile all’emissione o alla gestione della moneta elettronica e le passività collegate alle consistenze in moneta elettronica non superano i 100 milioni di EUR. c) Se un istituto di moneta elettronica cui è concessa una deroga non è esentato dagli obblighi delle riserve minime, questo segnala quanto meno i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva, come stabilito nell’allegato III. L’istituzione può scegliere di segnalare con cadenza mensile un ristretto insieme di dati relativi all’aggregato soggetto a riserva. d) Ogni qual volta ad un’istituzione di moneta elettronica è concessa una deroga, la BCE, a fini statistici, inserirà l’istituzione nella lista delle IFM quale società non finanziaria. L’istituzione sarà altresì trattata come una società non finanziaria in situazioni in cui essa sia controparte di una IFM. L’istituzione continuerà ad essere trattata come un ente creditizio ai fini degli obblighi di riserva minima della BCE. 5.   Le deroghe possono essere concesse con riguardo agli aggiustamenti da rivalutazione. a) Fatto salvo il paragrafo 1, le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari relativamente alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, facendo venire meno per tali fondi l’obbligo di effettuare tali segnalazioni. b) Le BCN possono accordare deroghe riguardo alla frequenza e tempestività della segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli e richiedere tali dati con cadenza trimestrale e con la stessa tempestività dei dati sulle consistenze segnalati trimestralmente, a condizione che i seguenti obblighi siano rispettati: i) i soggetti segnalanti, utilizzando diversi metodi di valutazione, forniscono alle BCN le informazioni pertinenti relative alle pratiche di valutazione, incluse indicazioni quantitative sulla percentuale delle loro disponibilità in tali strumenti; ii) laddove si sia verificata una rivalutazione sostanziale dei prezzi, le BCN sono autorizzate a chiedere ai soggetti segnalanti di fornire informazioni ulteriori sul mese nel quale tale variazione ha avuto luogo. c) Le BCN possono concedere deroghe relativamente alla segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli, ivi compresa la concessione della completa esenzione da ogni simile segnalazione agli enti creditizi che segnalano le consistenze di titoli mensili titolo per titolo, purché siano rispettati i seguenti obblighi: i) l’informazione segnalata include, per ogni titolo, il valore a cui i titoli sono iscritti a bilancio; ii) per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico le segnalazioni includono informazioni su tipologia di strumento, durata ed emittente, che siano almeno sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nella parte 5 dell’allegato I. 6.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione statistica prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione. Le BCN competenti possono permettere alle IFM che applicano l’IAS 39 o simili norme contabili nazionali di escludere dalle consistenze richieste nelle parti 2 e 3 dell’allegato I i prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione conformemente alla prassi nazionale, purché tale prassi sia applicata da tutte le IFM residenti. 7.   Possono essere concesse deroghe con riguardo a consistenze trimestrali relative a Stati membri che non facciano parte dell’area dell’euro. Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in un qualsiasi Stato membro o che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di non richiedere la segnalazione relativamente a tale Stato membro. La BCN informa i propri soggetti segnalanti di eventuali decisioni in tal senso.
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