Art. 4

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 19 dic 2008
Obblighi di segnalazione statistica 1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alle BCN degli Stati membri nei quali la IFM risiede le consistenze mensili relative al bilancio di fine mese e agli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati. Gli aggiustamenti da rivalutazione aggregati sono segnalati con riguardo alle cancellazioni totali/parziali dei crediti che corrispondono ai crediti concessi dai soggetti segnalanti e che coprono le rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Ulteriori dettagli, relativamente a talune voci del bilancio e del non-bilancio, sono segnalate su base trimestrale o annuale. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I. 2.   LE BCN possono raccogliere le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle IFM titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi ai sensi dell’allegato IV. 3.   Le IFM segnalano, conformemente agli obblighi minimi definiti nella tavola 1A della parte 5 dell’Allegato I, le rettifiche di rivalutazione mensili rispetto all’intera serie dei dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese fra gli obblighi minimi. Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni indicate nella tabella 1A diverse dagli «obblighi minimi». 4.   Inoltre, la BCE può richiedere informazioni esplicative sugli aggiustamenti compresi nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti» raccolti dalle BCN.
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