Art. 5

Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti

In vigore dal 19 dic 2008
Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti Le IFM segnalano quanto segue in conformità della parte 6 dell’allegato I. 1. Il flusso netto di prestiti cartolarizzati e di altre cessioni di crediti condotte durante il periodo di riferimento. 2. Le consistenze in essere alla fine del trimestre di tutti i crediti per cui le IFM agiscono da gestori in una cartolarizzazione. 3. In caso di applicazione dei criteri contabili internazionali previsti dallo IAS 39 (IAS 39) o di simili regole di contabilità nazionale, le consistenze in essere alla fine del periodo con riferimento ai prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione ma che non sono stati cancellati dal bilancio.
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