Art. 6
Tempestività
In vigore dal 19 dic 2008
Tempestività
1. Le BCN decidono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare la scadenza stabilita di seguito, tenendo conto laddove necessario dei requisiti di tempestività del sistema di riserva obbligatoria della BCE, e informano di conseguenza i soggetti segnalanti.
2. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine della 15a giornata lavorativa successiva alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.
3. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine della 28a giornata lavorativa successiva alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.
4. Le statistiche annuali sono trasmesse dalle BCN alla BCE conformemente all’articolo 17, paragrafo 2 dell’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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