Art. 7

Norme contabili ai fini di segnalazione statistica

In vigore dal 19 dic 2008
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica 1.   A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (13), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili. 2.   Depositi e prestiti, sono segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività. 3.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie devono essere segnalate in termini lordi a fini statistici. 4.   Le BCN possono consentire la segnalazione dei prestiti per cui sono stati fatti degli accantonamenti al netto di tali accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti segnalanti residenti e siano necessarie a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il mese di gennaio 2005.
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