Art. 9
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 19 dic 2008
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. Le informazioni statistiche richieste sono segnalate in conformità degli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione, riportati nell’allegato IV.
2. Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità delle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un controllo accurato di conformità con i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, come stabilito nell’allegato IV.
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