REGOLAMENTO·n. 2759·19 luglio 2024
Regolamento (UE) 2024/2759
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2759 DELLA COMMISSIONE - del 19 luglio 2024 - che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell’ELTIF, le circostanze per l’abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell’ELTIF e taluni elementi dell’informativa sui costi - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 19 luglio 2024 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1L’uso di strumenti finanziari derivati unicamente a scopo di coperturaArt. 1.tit_1L’uso di strumenti finanziari derivati unicamente a scopo di coperturaArt. 2Circostanze in cui il ciclo di vita di un ELTIF è compatibile con i cicli di vita di ognuna delle sue singole attivitàArt. 2.tit_1Circostanze in cui il ciclo di vita di un ELTIF è compatibile con i cicli di vita di ognuna delle sue singole attivitàArt. 3Criteri per determinare il periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760Art. 3.tit_1Criteri per determinare il periodo minimo di detenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760Art. 4Informazioni minime sulla politica di rimborso e sugli strumenti di gestione della liquidità che il gestore dell’ELTIF deve fornire all’autorità competente dell’ELTIF a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760Art. 4.tit_1Informazioni minime sulla politica di rimborso e sugli strumenti di gestione della liquidità che il gestore dell’ELTIF deve fornire all’autorità competente dell’ELTIF a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760Art. 5Requisiti che l’ELTIF deve soddisfare in relazione alla sua politica di rimborso e ai suoi strumenti di gestione della liquidità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/760Art. 5.tit_1Requisiti che l’ELTIF deve soddisfare in relazione alla sua politica di rimborso e ai suoi strumenti di gestione della liquidità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/760Art. 6Criteri per determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760Art. 6.tit_1Criteri per determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760Art. 7Abbinamento delle richieste di trasferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 2
bis
, del regolamento (UE) 2015/760Art. 7.tit_1Abbinamento delle richieste di trasferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 2
bis
, del regolamento (UE) 2015/760Art. 8La determinazione del prezzo di esecuzione e delle condizioni di ripartizione proporzionale in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2
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, del regolamento (UE) 2015/760, nonché del livello di eventuali commissioni, costi e oneri relativi al trasferimentoArt. 8.tit_1La determinazione del prezzo di esecuzione e delle condizioni di ripartizione proporzionale in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2
bis
, del regolamento (UE) 2015/760, nonché del livello di eventuali commissioni, costi e oneri relativi al trasferimentoArt. 9Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2
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, del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazioneArt. 9.tit_1Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2
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, del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazioneArt. 10Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirentiArt. 10.tit_1Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirentiArt. 11Criteri per la valutazione delle attività da liquidareArt. 11.tit_1Criteri per la valutazione delle attività da liquidareArt. 12Definizioni comuni, metodi di calcolo e formati di presentazione dei costiArt. 12.tit_1Definizioni comuni, metodi di calcolo e formati di presentazione dei costiArt. 13Entrata in vigoreArt. 13.tit_1Entrata in vigore