Art. 9

Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazione

In vigore dal 19 lug 2024
Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazione 1.   Le informazioni che gli ELTIF sono tenuti a comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2015/760 contengono tutti gli elementi seguenti, a seconda che il prezzo di esecuzione si basi o meno sul valore patrimoniale netto: a) le date di negoziazione e i periodi di regolamento o pagamento prestabiliti; b) i termini per la presentazione degli ordini di acquisto o di uscita; c) la frequenza con la quale è disponibile l’abbinamento; d) i casi in cui il prezzo di esecuzione è calcolato utilizzando metodi o strumenti diversi dal valore patrimoniale netto, i criteri specifici in base ai quali deve essere determinato il prezzo di esecuzione, nonché il modo in cui gli investitori ne saranno informati; e) eventuali commissioni, oneri o costi di uscita o di sottoscrizione, a carico degli investitori in uscita o potenziali, relativi all’abbinamento delle richieste di trasferimento; f) l’eventuale periodo di preavviso per ricevere gli ordini di acquisto o di uscita; g) entro quali termini, da chi e in che modo i nuovi investitori saranno informati di aver acquisito le quote o azioni dell’ELTIF, nonché i tempi e le modalità con cui gli investitori in uscita riceveranno l’importo corrispondente per le loro quote o azioni dell’ELTIF; h) le norme che specificano in che modo e a quali condizioni l’abbinamento deve essere effettuato su base proporzionale. Se un ELTIF prevede la possibilità di rimborsi durante il suo ciclo di vita a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/760, il gestore dell’ELTIF informa gli investitori in merito alle differenze fra tali rimborsi e l’abbinamento di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda la frequenza, i periodi, il prezzo di esecuzione e il periodo di preavviso per l’abbinamento. 2.   Il gestore dell’ELTIF tiene aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1.
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