Art. 8

La determinazione del prezzo di esecuzione e delle condizioni di ripartizione proporzionale in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760, nonché del livello di eventuali commissioni, costi e oneri relativi al trasferimento

In vigore dal 19 lug 2024
La determinazione del prezzo di esecuzione e delle condizioni di ripartizione proporzionale in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760, nonché del livello di eventuali commissioni, costi e oneri relativi al trasferimento 1.   Il gestore di un ELTIF può determinare il prezzo di esecuzione di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2015/760 utilizzando il valore patrimoniale netto o altri metodi di determinazione del prezzo, a condizione che tutti gli investitori siano trattati equamente, compresi gli investitori in uscita e gli investitori rimanenti dell’ELTIF, in particolare se l’ELTIF consente i rimborsi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. 2.   Se il prezzo di esecuzione di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2015/760 si basa sul valore patrimoniale netto, il gestore di un ELTIF allinea l’abbinamento delle richieste di trasferimento alle date di valutazione dell’ELTIF. Se tale prezzo di esecuzione non si basa sul valore patrimoniale netto, il gestore dell’ELTIF effettua tale abbinamento al di fuori delle date di valutazione dell’ELTIF. 3.   Se un ELTIF prevede la possibilità di rimborsi durante il suo ciclo di vita a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/760, l’ELTIF stabilisce le norme che determinano eventuali commissioni di uscita o di acquisto relative all’abbinamento delle richieste di trasferimento. 4.   Per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) 2015/760, secondo il quale, in caso di disallineamento tra investitori in uscita e investitori potenziali, l’abbinamento dev’essere effettuato su base proporzionale, la politica di abbinamento delle richieste dell’ELTIF specifica tutti gli elementi seguenti: a) nel caso in cui vi siano ordini di acquisto ma non ordini di vendita, o viceversa, se le richieste sono annullate o riportate; b) nel caso in cui gli ordini di uscita siano inferiori agli ordini di acquisto, che gli ordini di uscita sono eseguiti e che gli ordini di acquisto che devono essere soddisfatti sono selezionati sulla base del criterio stabilito dal gestore dell’ELTIF e se gli ordini di acquisto in eccesso sono riportati e, in caso affermativo, per quanto tempo; c) nel caso in cui gli ordini di uscita siano superiori agli ordini di acquisto, che il gestore dell’ELTIF esegue gli ordini di uscita sulla base del criterio da lui stabilito e se gli ordini di uscita in eccesso sono riportati e, in caso affermativo, per quanto tempo. Le norme che specificano le modalità di abbinamento su base proporzionale si fondano sulle dimensioni di ciascun ordine di uscita e tengono conto delle attività disponibili dell’ELTIF e delle caratteristiche dell’ELTIF.
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