Art. 9.tit_1
Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis , del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazione
In vigore dal 19 lug 2024
Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2
bis
, del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:2759:oj#art-9.tit_1