Art. 9.tit_1 · Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazione

Art. 9.tit_1

Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazione

In vigore dal 19 lug 2024
Informazioni che gli ELTIF devono comunicare agli investitori in caso di abbinamento dei trasferimenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760 e la tempistica di tale comunicazione
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