Art. 10
Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti
In vigore dal 19 lug 2024
Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760, per ciascuna attività in cui l’ELTIF investe, il gestore di un ELTIF valuta tutti gli aspetti seguenti:
a)
se sul mercato sono presenti uno o più potenziali acquirenti;
b)
se il gestore dell’ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del programma dettagliato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760, prevede che i potenziali acquirenti dipendano da finanziamenti esterni per l’acquisto dell’attività in questione;
c)
in assenza di acquirenti immediati per un’attività, il tempo probabilmente necessario per trovare uno o più acquirenti per quell’attività;
d)
lo specifico profilo di scadenza dell’attività;
e)
se il gestore dell’ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del programma dettagliato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760, prevede che possano concretizzarsi i seguenti rischi:
i)
rischi associati a cambiamenti legislativi suscettibili di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti;
ii)
rischi politici suscettibili di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti;
f)
la possibilità che le condizioni economiche generali presenti nel mercato o nei mercati rilevanti per l’attività possano incidere negativamente sugli aspetti elencati alle lettere a) e b) durante il periodo della liquidazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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