Art. 7

Abbinamento delle richieste di trasferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760

In vigore dal 19 lug 2024
Abbinamento delle richieste di trasferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 2  bis , del regolamento (UE) 2015/760 1.   Se un ELTIF prevede la possibilità, durante il suo ciclo di vita, di abbinare in tutto o in parte le richieste di trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF da parte degli investitori in uscita con le richieste di trasferimento da parte di potenziali investitori, la politica di abbinamento delle richieste contiene tutti gli elementi seguenti: a) il formato, la procedura e la tempistica dell’abbinamento; b) la frequenza o la periodicità della finestra di abbinamento e la durata di tale finestra; c) le date di negoziazione; d) i requisiti per la presentazione delle richieste di acquisto e di uscita, compresi i termini per la presentazione di tali richieste; e) i periodi di regolamento e di pagamento; f) eventuali garanzie per prevenire potenziali arbitraggi contrari agli interessi degli investitori dovuti all’asimmetria informativa inerente all’abbinamento delle richieste di trasferimento; g) se il gestore dell’ELTIF impone un periodo di preavviso per ricevere le richieste di acquisto e di uscita, i dettagli relativi a tale periodo di preavviso. Se un ELTIF prevede la possibilità di rimborsi durante il suo ciclo di vita a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/760, la politica di abbinamento delle richieste stabilisce chiaramente le differenze fra tali rimborsi e l’abbinamento di cui all’articolo 19, paragrafo 2 bis, di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda la frequenza, i periodi, il prezzo di esecuzione e il periodo di preavviso per tale abbinamento, e contiene i criteri specifici per la determinazione del prezzo di esecuzione in caso di abbinamento. 2.   Le norme e le procedure per l’abbinamento delle richieste sono solide, adeguate per l’ELTIF e i suoi investitori e mirano a prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse.
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